Belgique België Deutschland France International Italia Polska Portugal
Baloise Wealth Manager (per partner) Link öffnet in einem neuen Tab Logout
Blog & News Polizza vita e collazione: qual è il rapporto? L’analisi della Cassazione
Manuela Martellino - Deputy head of Legal Department Life International 31 gennaio 2022
I premi relativi ai contratti di assicurazione sulla vita a favore degli eredi sono assoggettati a collazione ovvero, rientrano nell’asse ereditario: concetto che è stato ribadito ed analizzato dalla Corte di Cassazione in un contenzioso che trae origine da una complessa vicenda successoria che vede coinvolti gli eredi del contraente di una polizza vita.

Il Caso della Sentenza Cassazione Civile Cassazione 29583 del 22 ottobre 2021

Il caso sottoposto al vaglio dei Supremi giudici (Sentenza Cassazione Civile n. 29583 del 22 ottobre 2021) riguardava la sussistenza dei presupposti della collazione che sarebbe dovuta essere fatta valere dall'assicurato subentrato nella posizione del contraente a lui premorto.

In particolare oggetto del contenzioso, era una polizza assicurativa di tipo index “mista” caso vita e morte, stipulata dal defunto padre sulla vita del figlio (assicurato di polizza) e avente (i) il contraente quale beneficiario caso vita (i.e. nel caso di sopravvivenza di entrambi alla scadenza del contratto), e (ii) gli eredi dell'assicurato quali beneficiari caso morte (i.e. nel caso di decesso dell'assicurato, e pertanto di sopravvivenza del padre, nel corso della durata del contratto).

La polizza prevedeva però un'ulteriore prescrizione: in caso di premorienza del contraente padre rispetto all'assicurato figlio, prima della scadenza del contratto, l'assicurato avrebbe preso il posto del contraente deceduto (per comodità di esposizione denominata di seguito “prescrizione”).
Fatto sta che (purtroppo) il padre premuore al figlio e quest'ultimo subentra, in forza della summenzionata prescrizione, nella posizione di contraente di polizza continuando ad esserne anche assicurato.

Gli eredi pretermessi non condividono questo subentro e reclamano la sottoposizione a collazione dell'asset polizza nella massa ereditaria del defunto padre. Ma la polizza non è cessata - gli viene controbattuto - e l'assicurato figlio subentra nella posizione di contraente e non in quella di beneficiario, a cui invece spetta ex art. 1923, comma 2, del codice civile, l'obbligo di collazione sui premi di polizza al ricevimento della prestazione in caso di decesso.

Ciò nonostante, la Cassazione riconosce il verificarsi dei presupposti della collazione ex art. 741 del codice civile in capo all'assicurato subentrante nella posizione del contraente.

La posizione della Cassazione

L'aspetto che maggiormente rileva non è tanto relativo alle modalità di applicazione della collazione, ma va trovato a monte: infatti, nell'ambito dell'assicurazione sulla vita in favore di terzi discendenti il beneficiario di polizza è tenuto a conferire nel patrimonio ereditario il valore dei premi pagati in vita dal de cuius (c.d. collazione) qualora, cumulativamente, (i) sia un discendente, figlio o coniuge, (ii) accetti l'eredità, e (iii) non sia da ciò esonerato (rectius, dispensato).

Ma dai fatti di causa, non si stava procedendo alla liquidazione della prestazione assicurativa al beneficiario, ma ad un subentro, quindi perché focalizzarsi sulla collazione e non su qualcosa di diverso ? E poi, l'assicurato subentrante non era beneficiario.
Tant’è!

Sia i giudici di primo e secondo grado che la Suprema Corte applicano dunque incontrovertibilmente l’istituto della collazione, qualificando la prescrizione in questione gioco-forza quale atto unilaterale con effetti post mortem.

La Cassazione seguendo un suo ragionamento, difficile da digerire, stabilisce che nell'assicurazione sulla vita del terzo discendente (come quella del caso di specie, stipulata dal padre sulla vita del figlio), il fatto che questo ottenga l'indennizzo o lo assicuri ai propri familiari, dopo la propria morte, fa rientrare la struttura in questione nella sub specie del contratto a favore del terzo, come se fosse appunto un'assicurazione in favore del terzo discendente.

A detta dei giudici, infatti, il figlio subentrante va anche riconosciuto (i) quale beneficiario “caso di vita” che ottiene l'indennizzo in caso di sua sopravvivenza alla scadenza del contratto; e (ii) quale beneficiario caso “morte” che fa profittare della prestazione assicurativa i suoi eredi (quelli del figlio), in caso di decesso prima della scadenza del contratto.

In sostanza, è il figlio che “profitterà”, prima o poi, delle prestazioni assicurative ma in futuro e non al momento del subentro, in quanto la collazione si dovrebbe semmai far valere al momento del relativo incasso. Ma purtroppo non nella struttura di assicurazione in favore del terzo discendente e con la presenza della prescrizione, in quanto ipotesi simile a quella in cui i premi sono pagati per conto di un terzo, in cui la collazione è ben possibile poiché "avvicinabile all'adempimento di un obbligo altrui, al quale è, appunto, apparentato dall'art. 741 cod.civ.", ma comunque entro i limiti della “minore somma tra l'ammontare dei premi pagati e il capitale, non potendo la collazione avere per oggetto che il vantaggio conseguito dal discendente.”

Una cosa è certa: in una struttura assicurativa sulla vita del terzo, l'obbligo di collazione in capo al beneficiario nasce al momento della premorienza del contraente ed a prescindere dal decesso dell'assicurato.

In conclusione, la fattispecie negoziale, al momento della morte del contraente, vedeva il figlio tenuto al conferimento del premio per il "caso di vita", nell'ipotesi, di fatto verificatasi, di premorienza del contraente rispetto all'assicurato. Lo vedeva inoltre tenuto al conferimento dei premi anche per il "caso di morte", in forza dell'art. 741 del codice civile, pur essendo egli l'assicurato e non il beneficiario dei vantaggi della polizza, destinati agli eredi di lui, ossia del medesimo assicurato. 

Così facendo la Suprema Corte, applicando al caso in esame l’istituto della collazione, nonché, richiamando precedenti giurisprudenziali, sottolinea che il pagamento del premio effettuato dal contraente costituisce il “negozio mezzo” (l’assicurazione”) utilizzato per conseguire gli effetti del “negozio fine” (la donazione). Pertanto, sottolinea la Cassazione, sono i premi pagati dal contraente che costituiscono una liberalità atipica (o meglio una donazione indiretta), ma non, udite udite, il contratto di assicurazione in quanto tale, che quindi non può considerarsi di per sé quale uno degli atti di liberalità contemplati dall'art. 809 del codice civile.

Qualche riflessione conclusiva

Ció che pertanto se ne ricava dalla lettura della sentenza della Cassazione non è quello della qualificazione della polizza vita quale donazione indiretta, come forse qualcuno potrebbe a prima vista dedurre, quanto piuttosto le conseguenze giuridiche che ne possono derivare nel caso in cui si ravvisi nella struttura della polizza come sopra rappresentata un contratto a favore del terzo discendente.

Piuttosto la sentenza in questione rappresenta un “precedente” da tenere in considerazione tanto per il cliente che voglia far ricorso alla polizza vita quale strumento di pianificazione patrimoniale e soprattutto successoria, quanto per gli operatori del settore che, nel predisporre la struttura della polizza devono vagliare attentamente tutte le conseguenze giuridiche e fiscali che questa comporta o potrebbe comportare in caso di contenzioso, al fine di meglio tutelare non solo il contraente ma tutte le parti in gioco.

Polizza vita e collazione: qual è il rapporto? L’analisi della Cassazione Polizza vita e collazione: qual è il rapporto? pdf - 237 KB